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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello stato.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1938, n. 405
1La L. 11 aprile 1938, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la soppressione dell'art. 11. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che l'art. 13 assume la numerazione di 11.
Testo in vigore dal 20 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
