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Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, saranno stabilite ammende (da applicarsi mediante procedimento subordinato alla richiesta delle competenti autorita', secondo le norme che verranno all'uopo stabilite) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempiano agli obblighi dell'istruzione pre-militaie, nonche' a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro, in genere, i quali, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi pre-militari ai propri dipendenti.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 20 maggio 1938
