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Il cittadino italiano che svolge attivita' di esplorazione o di coltivazione senza il permesso di cui allo articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 milioni a lire 50 milioni. Il cittadino italiano che pone in atto attivita' in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 50 milioni. Le violazioni alle prescrizioni generali contenute nel regolamento di attuazione ed a quelle speciali contenute nel permesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, se dalle violazioni previste nei commi precedenti deriva pericolo per l'incolumita' o la salute delle persone ovvero un pericolo di danno grave di inquinamento dell'ambiente marino, il cittadino italiano e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni. Il cittadino italiano che, nello svolgimento delle attivita' disciplinate dalla presente legge, arreca danno grave all'ambiente marino e' punito con la reclusione da lino a tre anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano, indipendentemente dalla sua nazionalita', anche nei confronti del rappresentante o del dipendente di una persona giuridica italiana o di un ente italiano privo di personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore italiano che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art19 · fonte del testo

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