Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

La presente legge disciplina le attivita' di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o societa' aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli "nazionali italiani". La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari