Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1965 al 2 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si presclude dall'aver compiuto i periodi minimi di comando effettivo di reparto e di attribuzioni specifiche e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, previsti dall'articolo 27 della presente legge. Per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b), della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde per il periodo di cui al precedente comma dagli esami previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1965 al 2 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art70 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari