In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, sempreche' abbiano maturato due anni di anzianita' nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo. Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1056~art2 · fonte del testo

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