Le regioni determinano le modalita' per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalita' per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 433/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    L'efficacia vincolante nei confronti dei produttori agricoli non associati, attribuita, in casi di gravi necessita`, alle delibere delle associazioni - con decreti del Presidente della Regione o del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, secondo i rispettivi ambiti di competenza - e` prevista in una norma derogatoria, rispetto ai principi generali dell'ordinamento (che regolano l'efficacia delle delibere associative); sicche` la sua adozione, considerato l'oggetto, non puo` che spettare allo Stato, anche per l'interesse nazionale a stabilire una regola che tocca diritti di privati, sottoponibili a una disciplina generale e non differenziata, da regione a regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - dell'art. 3 L. 20 ottobre 1978, n. 674).

    Art. 3 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 4 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 5 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 11 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari