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Miscellanea
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli
Legge 20 ottobre 1978, n. 674
- Aggiornato al
- 14 novembre 1986
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunita'…
- Art. 2Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano…
- Art. 3Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della…
- Art. 4Le regioni determinano le modalita' per l'istituzione di un apposito albo regionale in…
- Art. 5Le regioni determinano altresi': 1) le modalita' per il riconoscimento delle unioni…
- Art. 6Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione…
- Art. 7Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la…
- Art. 8Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la…
- Art. 9Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i…
- Art. 10In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunita'…
- Art. 11Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle…
- Art. 12Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore…
- Art. 13Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e…
- Art. 14Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano…
- Art. 15All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge…
