Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 ottobre

1978, n. 674, recante: Norme sull'associazionismo dei produttori

agricoli, promossi con i ricorsi dei Presidenti delle Giunte

Provinciali di Bolzano e Trento e del Presidente della Giunta

regionale della Sardegna, notificati il 6 dicembre 1978, depositati

in cancelleria il 15 dicembre 1978 ed iscritti ai nn. 35, 36 e 37 del

registro ricorsi 1978;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e

Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorsi notificati il 6 dicembre 1978 e depositati il

15 dicembre successivo (Reg. Ric. nn. 35/78 e 37/78) le province

autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato, con identiche

argomentazioni, la legge 20 ottobre 1978 n. 674 recante Norme

sull'associazionismo dei produttori agricoli avente il fine di

integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 19

giugno 1978 n. 1360 concernente le associazioni dei produttori e le

relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi

alla programmazione agricola nazionale e regionale (art. 1).

Le Province Autonome assumono che la legge impugnata viola le

attribuzioni legislative primarie ad esse devolute dall'art. 8 n. 21

dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia

di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed

ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie

sperimentali, servizi antigrandine, bonifica.

In particolare, l'art. 2 della legge invaderebbe la sfera di

competenza delle Province per il fatto di contenere una

minuziosissima elencazione dei requisiti che gli statuti di

associazioni e unioni di produttori agricoli debbono contenere, la

quale si riferisce espressamente alle Regioni a Statuto speciale e

ordinario e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Secondo la

difesa delle Province, l'equiparazione delle Province autonome alle

Regioni a statuto ordinario sarebbe il frutto di una svista del

legislatore, posto che, in occasione della recezione delle direttive

comunitarie in materia di agricoltura, le posizioni degli enti a

statuto speciale vennero tenute distinte da quelle degli enti ad

autonomia ordinaria (art. 2 legge 2 maggio 1975 n. 153).

Una seconda questione riguarda altre disposizioni della legge, in

particolare gli artt. 3, 4, 5, 11, commi primo, secondo e terzo, 13.

Poiché secondo il tenore letterale di tali disposizioni destinatari

esclusivi delle stesse sono le regioni, le difese provinciali

chiedono che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale a

condizione che la Corte le interpreti nel senso della loro

applicabilità alle Province ricorrenti.

Una terza questione riguarda, infine, le norme finanziarie della

legge impugnata (artt. 9, secondo comma, e 10, primo comma), di cui

si prospetta il contrasto con l'art. 78 dello Statuto speciale della

regione Trentino Alto Adige, in quanto prevedono che le somme per

provvedere alle finalità indicate nella legge vengono ripartite tra

le Regioni con deliberazione del C.I.P.A.A. (di cui all'art. 2 della

legge 27 dicembre 1977 n. 984) di intesa con la Commissione

interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970,

anziché devolute, per la quota di loro spettanza, alle Province

autonome.

1.2. - Con ricorso notificato il 6 dicembre 1978 e depositato il

15 dicembre successivo (Reg. Ric. n. 36/78) la Regione Sardegna ha

impugnato la medesima legge 20 ottobre 1978 n. 674, per contrasto con

l'art. 3, lett. d) dello Statuto sardo, che devolve alla Regione la

competenza legislativa primaria in materia di agricoltura. Le

argomentazioni addotte dalla difesa regionale si incentrano sull'art.

2 della legge impugnata e risultano identiche a quelle svolte nei

ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha resistito ai tre ricorsi

con atto di costituzione del 21 dicembre 1978. Viene osservato che

l'art. 8, lettere b) ed f) del d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279, recante

norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia

di agricoltura, riserva allo Stato potestà normativa quanto

all'applicazione degli atti normativi della Comunità Economica

Europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, nonché gli

interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, ivi compresi

quelli effettuati in favore di organismi associativi dei produttori.

L'Avvocatura aggiunge, richiamandosi alla sentenza n. 182 del 1976 di

questa Corte, che gli obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alla C.E.E., e dunque anche dai regolamenti comunitari,

vincolano l'esercizio delle attività legislative ed amministrative

anche delle Regioni a Statuto speciale.

3. - In prossimità dell'udienza le ricorrenti hanno depositato

unica memoria, con la quale vengono ulteriormente illustrati i motivi

dei ricorsi.

Viene anzitutto osservato che già la legge 8 luglio 1975, n. 306

disciplinava la materia dell'associazionismo dei produttori agricoli

anche con riguardo alle modalità organizzative, alla composizione ed

alle finalità di tali associazioni. Le ricorrenti si richiamano alla

sentenza n. 248 del 1976, con cui questa Corte accolse il ricorso

sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano avverso detta

normativa, e assumono che la legge n. 674 del 1978, che forma oggetto

dell'attuale impugnativa, contiene una disciplina ancor più

analitica e minuziosa di quella allora caducata. In secondo luogo,

vengono richiamate le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, che

attribuiscono alle Regioni tanto le funzioni relative agli interventi

di incentivazione e di sostegno della cooperazione e delle strutture

associative nel campo della coltivazione, della lavorazione e del

commercio dei prodotti agricoli (art. 66, secondo comma, lett. c),

quanto quelle relative all'applicazione dei regolamenti della C.E.E.

nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato

con legge che indica espressamente le norme di principio (art. 6,

primo comma). In proposito le ricorrenti ricordano che le sentenze

nn. 223 del 1984 e 216 del 1985 di questa Corte hanno affermato il

principio dell'applicabilità delle norme del detto decreto

presidenziale agli enti ad autonomia differenziata. Del resto,

aggiungono le ricorrenti, gli artt. 6 e 53, 1° comma, lett. h) del

d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348, recanti norme di attuazione dello

Statuto della Sardegna, contengono disposizioni esattamente

corrispondenti a quelle, prima citate, del d.P.R. n. 616 del 1976.

Nella specie, la spettanza alle Regioni e alle Province autonome

della competenza ad emanare la disciplina legislativa integrativa,

necessaria per l'applicazione delle norme prodotte da regolamenti

comunitari che abbiano formulato i principi della disciplina della

materia, viene desunta dallo stesso Regolamento C.E.E. n. 1360 del

78, il quale non solo contiene i detti principi, ma, sotto vari

aspetti, disciplina anche la materia in modo estremamente minuzioso

(così, avviene, ad esempio, per il riconoscimento delle associazioni

dei produttori e dei relativi requisiti: artt. 4-10). E

l'esorbitanza del legislatore nazionale sarebbe tanto più grave ed

inammissibile alla luce della sentenza 28 marzo 1985 (in causa

272/83) della Corte di giustizia delle Comunità Europee, la quale ha

stabilito che l'art. 2, secondo comma, n. 4 della legge n. 674 del

1978, che ha inserito fra i requisiti per la concessione e la revoca

del riconoscimento delle associazioni di produttori l'obbligo, per

tali associazioni, di esercitare le loro attività commerciali

esclusivamente in rappresentanza dei loro associati, ha contravvenuto

al Regolamento C.E.E. n. 1360/78, che non contempla simile requisito.

Il carattere minuzioso della normativa prodotta con tale regolamento

comunitario viene altresì opposto dalle ricorrenti al richiamo,

operato dall'Avvocatura dello Stato, alla sentenza di questa Corte n.

182 del 1976, ricordandosi che quella pronuncia aveva riguardo alle

direttive comunitarie, e non ai regolamenti.

Nella memoria viene ulteriormente osservato che le norme impugnate

non potrebbero configurarsi come norme di carattere suppletivo. Ciò

in base alla testuale statuizione del primo comma dell'art. 2 della

legge n. 674 del 1978 che impone anche agli Enti ad autonomia

differenziata l'obbligo di legiferare in materia nell'osservanza di

quanto disposto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee

del 19 aprile 1978, n. 1360 e nella presente legge. Tanto che, si

aggiunge, la legge 2 giugno 1983, n. 15 della regione Sardegna e la

legge 28 ottobre 1985, n. 18 della Provincia di Trento, recanti

disciplina attuativa del Regolamento C.E.E. n. 1360/78, hanno

regolato la materia nei limiti tracciati dalla pendente legge

statale. E tanto che l'art. 1 della citata legge della Provincia di

Trento, ha formulato espressa riserva di successiva diversa

disciplina, emanabile in caso di accoglimento del gravame di cui si

discute.

4. - All'udienza pubblica del 29 settembre il giudice Baldassarre

ha svolto la relazione e le difese delle parti hanno ribadito le

conclusioni svolte negli atti depositati. Considerato in diritto

1. - Nei presenti giudizi, riuniti per parziale identità di

oggetto, vengono sottoposte all'esame di questa Corte tre distinte

questioni di costituzionalità, sollevate in via principale dalle

Province Autonome di Trento e di Bolzano e, limitatamente alla prima,

dalla Regione Sardegna, le quali riguardano la legge 20 ottobre 1978

n. 674, emanata ad integrazione del Regolamento del Consiglio delle

Comunità europee del 19 giungo 1978 n, 1360 e contenente norme sulla

formazione e sulla disciplina delle associazioni e delle unioni di

produttori agricoli. Più precisamente, l'oggetto del giudizio è:

a) se l'art. 2 della predetta legge, nel prevedere determinati

contenuti normativi e criteri direttivi per la formazione degli

statuti delle associazioni e delle unioni ivi considerate, violi

l'art. 8 n. 21 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il quale

attribuisce alle Province autonome la competenza legislativa

esclusiva in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale,

patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi

agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine,

bonifica, nonché l'art. 3 lett. d St. Sa. (l. cost. 26 febbraio

1948, n. 3), che attribuisce alla Regione Sardegna la medesima

competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste, piccole

bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

b) se gli artt. 3, 4, 5, 11, commi 1°, 2° e 3°, e 13 della

citata legge n. 67 del 1978, ove siano ritenuti applicabili alle

Province autonome di Trento e di Bolzano, siano contrastanti con

l'art. 8 n. 21 St. T.A.A., ricordato alla lettera precedente;

c) se gli artt. 9, capoverso, e 10, alinea, della predetta

legge n. 674 del 1978 che contengono le norme per lo stanziamento e

modalità di erogazione dei fondi occorrenti per l'incentivazione

della costituzione delle anzidette associazioni e unioni, nonché per

l'attuazione dei loro compiti, siano in contrasto con l'art. 78 St.

T.A.A., nella parte in cui non dispongono che le somme ivi previste

siano devolute, per la quota di spettanza, alle Province autonome,

com'è invece richiesto nella disposizione statutaria appena citata.

Nessuna delle questioni proposte dalle ricorrenti può essere

accolta.

1.1. - Pregiudiziale all'esame delle questioni di

costituzionalità prospettate contro la presente legge è la verifica

se la materia disciplinata riguardi l'agricoltura, che gli Statuti

della Regione e delle Province ricorrenti assegnano alla competenza

legislativa primaria delle stesse, ovvero la politica (o regolazione)

dei prezzi e dei mercati, che è invece una sub-materia, avente un

autonomo rilievo, attribuita alla competenza statale in relazione

all'applicazione o all'attuazione dei regolamenti o di altri atti

della Comunità Economica Europea (cfr. le norme di attuazione degli

anzidetti Statuti, segnatamente l'art. 8 lett. b d.P.R. 22 marzo

1974, n. 279; l'art. 2 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sebbene sotto

altro riguardo (sent. n. 304 del 1987), la materia agricoltura assume

un autonomo e distinto rilievo rispetto alla politica (o regolazione)

dei prezzi e dei mercati in quanto riguarda direttamente la

produzione e le strutture produttive (programmazione della

produzione, interventi sulle dimensioni produttive, riconversioni,

etc.). Ciò significa che, contrariamente a quel che suppone

l'Avvocatura dello Stato, ai fini della ripartizione delle competenze

tra Stato e Regioni (o Province autonome), gli interventi diretti

sulla struttura degli operatori economici o delle unità produttive,

anche se questi ultimi si collocano ovviamente sul lato dell'offerta

dei prodotti, non possono essere confusi con quelli sul mercato, vale

a dire con gli interventi immediatamente incidenti sullo sbocco

finale di una determinata produzione e, come tali, direttamente

attinenti all'incontro tra domanda e offerta, oltreché ai relativi

termini e prezzi (costi di produzione, prezzi finali, etc.).

Analizzato in base ai criteri ora detti, l'art. 2 della legge n.

674 del 1978 appare indubbiamente inerente alla materia agricoltura,

anziché a quella politica dei prezzi e dei mercati. Quest'articolo,

infatti, nel fissare i principi sulla partecipazione dei soci alle

associazioni del medesimo settore, nel disciplinare le regole

fondamentali sulle elezioni degli organi direttivi delle associazioni

maggiori nonché sulla rappresentanza e sulle relative deleghe nelle

assemblee, nel prevedere i principali poteri deliberativi e di

controllo delle associazioni medesime, nell'indicare alcuni fini di

progresso sociale e di sviluppo da perseguire anche in collaborazione

con enti nazionali e, infine, nello stabilire il principio che i

rapporti tra cooperative e soci siano regolati dalle cooperative

medesime, non fa altro che predisporre interventi che, con tutta

evidenza, incidono direttamente sulla struttura degli operatori

economici (associazioni produttive e relative unioni) e sulle loro

possibilità di sviluppo, non già sui prezzi e sui termini del

mercato agricolo come tali.

Certo, non si può nascondere che la disciplina degli elementi

relativi alla struttura delle unità produttive generi in via di

massima effetti o ripercussioni sui prezzi dei prodotti e sul

mercato. Tantomeno si può nascondere che il regolamento comunitario,

di cui la legge impugnata si autoqualifica come atto di integrazione

e di attuazione, avendo principalmente lo scopo di favorire una

drastica riduzione del numero di aziende agricole di dimensioni

ridotte e insufficientemente organizzate e, di conseguenza, mirando a

concentrare l'offerta dei prodotti agricoli (cfr. il secondo

considerando Reg. Cee n. 1360 del 1978), si propone evidentemente di

mettere in atto misure in grado di incidere mediatamente anche sui

prezzi e sui termini del mercato agricolo. Tuttavia, secondo il

consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ad es. sentt. nn. 94 e

165 del 1985, n. 304 del 1987), ai fini della determinazione del

riparto delle competenze tra Stato e Regioni (o Province Autonome) la

materia oggetto di competenza legislativa regionale non può essere

identificata soltanto in base a una correlazione di strumentalità

rispetto a un determinato scopo o risultato, tanto più se questi

criteri rischiano, come nel caso in questione, di condurre a

definizioni della materia in grado di vanificare del tutto la

competenza regionale in agricoltura, per il semplice fatto che ogni

attività agricola è in definitiva strumentale rispetto al mercato.

Proprio perciò è stato di recente ribadito da questa Corte (sent.

n. 304 del 1987) che, persino nei casi in cui una determinata

disciplina della produzione agricola o della struttura delle unità

produttive sia inserita nella prospettiva finale di una modifica dei

prezzi o dei termini del mercato, ciò che rileva primariamente, ai

fini predetti, è il contenuto e l'oggetto specifico dell'atto

normativo impugnato. Sicché, anche sotto quest'ultimo profilo, gli

interventi previsti dall'art. 2 della legge impugnata, come del resto

quelli contemplati negli altri articoli in contestazione, appaiono

inerire a fasi diverse dalla produzione-immissione nel mercato e

dall'incontro della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli,

nonché dai relativi termini e prezzi. Come tali, essi non concernono

la sub-materia politica dei prezzi e del mercato, che le citate norme

di attuazione degli Statuti del Trentino-Alto Adige e della Sardegna

conservano alla competenza statale, ma rientrano piuttosto nella

materia agricoltura, assegnata alla competenza legislativa primaria

della Regione e delle Province ricorrenti. Ciò posto, e premesso che

l'intera legge n. 674 del 1978 afferma esplicitamente di avere lo

scopo di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità

europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e, di fatto, detta norme di

attuazione-integrazione che si interpongono fra il citato regolamento

comunitario e la competenza legislativa primaria vantata dalle

ricorrenti in materia di agricoltura, sorge il problema relativo alla

costituzionalità della predetta legge e, in primo luogo, dell'art. 2

della stessa, rispetto alle disposizioni statutarie che conferiscono

alle Regioni e alle Province ricorrenti l'anzidetta competenza

legislativa.

2. - È infondata la questione di costituzionalità concernente

l'art. 2 della legge n. 674 del 1978 sia in relazione all'art. 8 n.

21 St. T.A.A., sia in relazione all'art. 3 lett. d St. Sa., che

attribuiscono, rispettivamente, alle Province autonome di Trento e di

Bolzano e alla Regione Sardegna la competenza legislativa esclusiva

in materia di agricoltura.

2.1. - Secondo l'orientamento costante di questa Corte (cfr., da

ultimo, sent. n. 304 del 1987) è incontestabile che l'attuazione dei

regolamenti comunitari incidenti su materie di competenza regionale

spetti in via di principio alle Regioni (o alle Province ad autonomia

differenziata). Tuttavia questa stessa Corte ha contemporaneamente

ammesso che, in presenza di determinate circostanze, tale principio

possa subire eccezioni o attenuazioni, nel senso di permettere

l'interposizione di norme statali fra quelle comunitarie e quelle

regionali (o provinciali).

Fra queste deroghe viene innanzitutto in considerazione l'ipotesi

che lo stesso regolamento comunitario esiga, esplicitamente o

implicitamente, un'integrazione delle proprie norme, coinvolgente

interessi ricadenti nella sfera di competenza statale. Ciò può

accadere quando i regolamenti contengano disposizioni la cui

fattispecie presenti uno o più elementi da determinare, come le

norme facoltizzanti ovvero quelle che prevedono la possibilità di

scelta fra distinte opzioni, oppure le disposizioni che autorizzano

gli Stati membri a legiferare in deroga alle norme del regolamento

medesimo o, ancora, quelle contenenti precetti parzialmente in

bianco. La stessa evenienza può accadere, poi, quando gli stessi

atti comunitari contengano disposizioni non autosufficienti, nel

senso che appaiono inapplicabili in un determinato ordinamento

nazionale in mancanza di una predisposizione, da parte di

quest'ultimo, di più specifiche modalità di attuazione, connesse

ora a esigenze di tipo operativo, come l'istituzione di nuovi uffici

o di nuovi servizi dell'amministrazione centrale, ora alla necessità

di rispettare determinati doveri costituzionali, come ad esempio

l'esigenza di un'idonea copertura finanziaria derivante dall'art. 81

Cost. in relazione a nuove o maggiori spese a carico del bilancio

statale eventualmente comportate dall'applicazione del regolamento

stesso.

La necessità di interposizione di norme statali può nascere,

inoltre, da esigenze proprie dell'ordinamento nazionale in cui deve

essere applicato il regolamento comunitario. Quando, ad esempio, si

renda necessario assicurare il soddisfacimento di ben individuate

finalità unitarie, che impongono un'uniformità di attuazione delle

disposizioni comunitarie, è pienamente ammissibile un'intervento

legislativo dello Stato che stabilisca gli elementi indefettibili

della disciplina normativa ovvero le misure di indirizzo e di

coordinamento nei confronti dell'esercizio delle competenze

legislative e/o amministrative delle Regioni (o delle Province ad

autonomia differenziata). Allo stesso modo, quando l'inerzia degli

organi regionali (o provinciali) conduca a una sostanziale evasione

di obblighi comunitari o quando si riscontri comunque un'eccezionale

situazione di urgenza di fronte alla quale sussista il rischio

oggettivo dell'impossibilità di un adempimento tempestivo e puntuale

degli obblighi comunitari da parte delle Regioni (o delle Province

autonome), allora, come ha più volte affermato questa Corte (sentt.

n. 182 del 1976, n. 81 del 1979 e n. 304 del 1987), appare del tutto

legittimo un intervento dello Stato mediante l'esercizio del suo

potere sostitutivo, che avviene in via normale e successiva, nel

primo caso, e in via eccezionale, provvisoria e preventiva, nel

secondo caso.

Rispetto a questo quadro interpretativo, nel caso di specie

esistono due distinti motivi che inducono a giustificare, quantomeno

in linea di principio e salvo a vedere le specifiche modalità

adottate, l'interposizione di norme nazionali fra quelle comunitarie

e quelle regionali. Il primo motivo è dato dal rilievo che lo stesso

regolamento comunitario n. 1360 del 1978, come ha riconosciuto anche

la Corte di Giustizia delle Comunità europee nella decisione 28

marzo 1985 (in causa 272/83), presenta in più punti una struttura

normativa che esige un'integrazione da parte di fonti di carattere

nazionale, sia statali che regionali. Il secondo è rappresentato dal

fatto che il medesimo regolamento, se non ha dato luogo a evasioni

tali da parte regionale da legittimare l'intervento sostitutivo dello

Stato (tantomeno configurabile in una legge emanata soltanto quattro

mesi dopo l'adozione del regolamento stesso), né ha operato in

circostanze tali da poter giustificare la prefigurazione

dell'oggettiva impossibilità di tempestivo adempimento da parte

delle Regioni (tanto più che esso non fissa scadenze per la propria

esecuzione, salvo che per un aspetto marginale: v. art. 11, n. 3,

reg. com.), pone tuttavia una disciplina che comporta comunque la

determinazione di più specifiche modalità di applicazione, alcune

delle quali, come si dirà tra breve, sono connesse allo scopo di

soddisfare esigenze di uniformità che solo il legislatore statale

può porre, dato l'interesse nazionale che le sorregge.

Questi due motivi sono compresenti e, in qualche modo, si

intrecciano, in relazione alle censure mosse contro le numerose

disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 674 del 1978, onde

ritenere infondati i sospetti di incostituzionalità sollevati nei

ricorsi in esame. La loro sinergia è tanto più significativa nel

caso di specie in quanto il fatto che l'esigenza di un intervento del

legislatore nazionale sia fondata su un regolamento comunitario

comporta, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in

passato (v. ad es. sent. n. 340 del 1983), quel coinvolgimento di

valori costituzionali, connessi alla particolare posizione di quei

regolamenti nel sistema delle fonti normative, che è necessario per

giustificare la legittimità di misure di indirizzo e di

coordinamento nei confronti delle autonomie differenziate.

2.2. - Sotto i profili ora considerati, viene innanzitutto in

rilievo il fatto che il regolamento comunitario n. 1360 del 1978

contiene varie disposizioni che stabiliscono norme di principio, le

quali, anche se tutt'altro che equivoche, sono così generali da

lasciare uno spazio per ulteriori precisazioni normative.

Il principio che le organizzazioni associative debbono avere

statuti che assicurino il controllo delle associazioni e delle loro

decisioni - il quale, pur se espressamente enunciato soltanto a

proposito delle associazioni eventualmente allargate a soggetti

diversi dai produttori agricoli (di cui all'art. 5 n. 2), vale in

realtà per qualsiasi forma associativa si voglia perseguire - mentre

non vanta particolari svolgimenti all'interno del regolamento stesso,

esige comunque la predisposizione di misure specifiche che permettano

ad esso l'espansione normativa che il legislatore comunitario intende

conferirgli. Ciò significa che, sotto l'aspetto considerato, le

disposizioni regolamentari lasciano un ampio spazio alle fonti

nazionali, le quali, nel rispetto delle rispettive sfere di

competenza, possono e debbono fornire una determinazione maggiore di

quel principio, stabilendo tanto le regole generali in materia di

appartenenza alle varie associazioni, di deleghe, di forme di

rappresentanza, di elezioni e di votazioni, quanto le norme più

specifiche e più rispondenti alle varie esigenze che si possono

riscontrare localmente nelle stesse materie. Ed è chiaro che, attesa

la ripartizione di competenze vigente nel nostro ordinamento, anche

lo Stato può intervenire per occupare con proprie norme il predetto

spazio, poiché, pur trattandosi di una materia sulla quale si

esercita la competenza legislativa primaria della Regione e delle

Province ricorrenti, resta pur sempre al legislatore statale il

potere di fissare - nei termini e nei limiti precedentemente

ricordati - una normazione-quadro diretta ad assicurare un minimo di

uniformità all'attuazione del predetto principio comunitario.

Questo è, in realtà, quanto ha fatto il legislatore statale nei

punti 1, 2, 3 e 6 dell'art. 2 della legge n. 674 del 1978. Al fine di

rendere operativo il principio del controllo delle associazioni da

parte dei soci e al fine di conferire alla sua attuazione un minimo

di uniformità, il legislatore nazionale ha infatti stabilito nei

punti anzidetti: a) che ciascun socio possa partecipare soltanto a

una determinata associazione operante nel medesimo settore e nello

stesso territorio, senza poter partecipare ad altre organizzazioni,

tanto se aderenti all'associazione de qua, quanto se comunque

operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio; b) che nelle

associazioni maggiori (quelle con più di 300 associati) sia

riconosciuto il principio un socio un voto, sia costituita

un'assemblea sociale formata da delegati eletti su liste separate e

nell'ambito di assemblee parziali con non meno di 50 soci, sussista

la medesima proporzione fra i delegati eletti dalle cooperative e

quelli eletti dai soci singoli, siano delegati soltanto i soci, siano

tenute assemblee parziali per l'elezione dei delegati secondo

modalità dirette a garantire i diritti dei soci (fissazione

dell'o.d.g., convocazione in tempo utile); c) che sia assicurata la

partecipazione delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi;

d) che, salvo quanto già diversamente previsto, la delega del voto

in assemblea possa farsi solo a favore di un componente del nucleo

familiare.

Come appare evidente, si tratta di norme che, mentre conferiscono

un'articolazione operativa a un principio generalissimo contenuto

nelle disposizioni comunitarie, nello stesso tempo fissano alcuni

punti fermi essenziali perché la legislazione regionale e le norme

degli statuti associativi diano un'attuazione a quel principio che

sia dotato di un minimo di uniformità. Trattandosi di regole che non

esauriscono tutte le potenzialità delle norme comunitarie di cui

sono attuazione, le disposizioni ora considerate lasciano una

sostanziale discrezionalità tanto alla competenza legislativa

primaria della Regione e delle Province ricorrenti quanto a quella

statutaria delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

Nell'ambito delle rispettive sfere di azione, le une e le altre hanno

infatti la possibilità di attuare, secondo modalità dettate dal

loro legittimo e libero apprezzamento, principi - come quello

dell'eguaglianza dei voti dei soci, di una relativa proporzionalità

della rappresentanza nelle assemblee generali delle associazioni e

del rispetto di uno standard minimo di garanzia dei diritti dei soci

- che nelle disposizioni legislative impugnate sono, in effetti,

soltanto enunciati.

2.3. - Considerazioni non dissimili valgono anche per altre

disposizioni contenute nell'art. 2 della legge impugnata, in

particolare nei punti 8 e 10 del predetto articolo. Anche in

relazione alle norme anzidette sussiste, infatti, il duplice profilo

appena accennato: quello dipendente dalla natura del regolamento

comunitario, che lascia agli Stati nazionali la libertà di

determinare svariate forme associative, nonché quello specificamente

proprio dell'ordinamento statale, cui spetta il potere di fissare

standards minimi di uniformità e misure di indirizzo e di

coordinamento nei confronti della normazione regionale.

Come ha riconosciuto anche la Corte di Giustizia delle Comunità

Europee nella causa Commissione C.e.e. contro Repubblica Italiana,

decisa il 28 marzo 1985, il regolamento comunitario n. 1360 del 1978,

mirando ad incoraggiare l'associazione degli agricoltori al fine di

intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune,

lascia ai singoli Stati interessati la libertà di stabilire le varie

forme associative, purché queste siano idonee, a favorire

l'accorciamento dei circuiti commerciali tramite la concentrazione

dell'offerta e l'utilizzazione comune degli impianti di

trasformazione, cioè a realizzare lo scopo posto a base del

regolamento stesso. Sicché quando il legislatore nazionale prevede,

accanto alle altre forme associative, la promozione di imprese

cooperative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi

di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione, nonché di

commercializzazione dei prodotti (art. 2, punto 8), non solo non

contravviene alle norme del regolamento comunitario, come ha

precisato la stessa Corte di Giustizia europea nella decisione appena

citata (punto 15), ma, svolgendone altresì le finalità, adattandole

alla particolare struttura agricola nazionale e avendo anche presente

il preciso compito costituzionale relativo alla promozione della

cooperazione (art. 45 Cost.), formula nel contempo un impulso e un

indirizzo nei confronti della legislazione regionale (e provinciale)

in direzione sia del coordinato raggiungimento degli obiettivi

comunitari, sia dello sviluppo della cooperazione agricola. Rispetto

a quest'ultima finalità lo Stato, nell'utilizzare legittimamente una

facoltà implicita nel regolamento comunitario, esercita un potere

che gli è proprio, in quanto l'incentivazione su tutto il territorio

nazionale di una forma associativa di particolare pregio

costituzionale rientra indubbiamente nelle proprie competenze e non

offende l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta in

materia alla Regione e alle Province ricorrenti.

Sulla medesima linea si colloca, poi, la disposizione di cui al

punto 10 dell'art. 2 della legge impugnata, la quale, nello stabilire

che i rapporti economici tra le cooperative aderenti all'associazione

e i singoli soci delle stesse siano regolati dallo statuto delle

cooperative medesime, pone una norma, che, oltre ad essere coerente e

complementare con la disciplina integrativa-attuativa ricordata al

capoverso precedente, si conforma al dovere costituzionale di

garantire alle cooperative il mantenimento dei loro specifici

caratteri e delle loro finalità (art. 45 Cost.).

2.4. - Possono essere ricondotte in pari modo a quegli spazi vuoti

che il regolamento comunitario lascia alla discrezionale scelta degli

Stati membri anche altre disposizioni della legge impugnata, come i

punti 7 e 9 del predetto art. 2. La promozione di programmi per le

aziende associate nell'ambito delle attività di ricerca e di

sperimentazione agraria, di riconversione e di razionalizzazione

produttiva che si svolgono al livello nazionale, nonché la cura

della rilevazione e della divulgazione dei dati e delle informazioni

volte al miglioramento dell'offerta dei prodotti, che le associazioni

dovrebbero svolgere in collaborazione coi competenti servizi

nazionali e regionali e avvalendosi dei centri e degli istituti per

le ricerche di mercato, tanto pubblici che privati, rappresentano

infatti due finalità legate da un nesso di coerente e strumentale

complementarità con gli obiettivi fissati dalle norme comunitarie di

cui si pongono come attuazione-integrazione (concentrazione e

razionalizzazione dell'offerta, etc.) e, nello stesso tempo, sono il

contenuto di disposizioni di scopo o norme di indirizzo rivolte alle

Regioni e alle associazioni di produttori di indubbio interesse

nazionale o super-regionale. Come tali, esse sono legittimamente

disposte dal legislatore statale, tanto più che esprimono anche

un'autorizzazione rivolta ai menzionati enti e organi nazionali a

prestare la loro collaborazione e il loro ausilio alle associazioni

dei produttori agricoli e agli enti regionali operanti per

l'incentivazione delle associazioni stesse.

2.5. - Anche i restanti punti (nn. 4 e 5) dell'art. 2 della legge

impugnata pongono alcune norme-quadro dirette a rendere operativo il

regolamento comunitario n. 1360 del 1978. In tali ipotesi, tuttavia,

l'esigenza prevalente che il legislatore nazionale ha presente è

piuttosto quella di far sì che le associazioni dei produttori (e le

relative unioni) siano dotate di uno strumentario minimo comune, che,

da un lato, possa assicurare ad esse procedure giuridiche di azione

di carattere similare e, dall'altro, possa agevolare una relativa

omogeneità e confrontabilità di strumenti e di poteri, anche al

fine di permettere alle autorità pubbliche i controlli più adeguati

in vista del raggiungimento delle finalità contenute nel predetto

regolamento comunitario e dell'adempimento dell'obbligo di

trasmettere periodicamente determinate informazioni agli organi

comunitari. Ciò non toglie che, pur in riferimento alle ipotesi in

questione, appaia presente anche l'esigenza di dar forza operativa al

principio del controllo delle associazioni (e delle relative unioni)

da parte dei soci.

Questa duplice esigenza è chiaramente presente tanto nella

previsione che le associazioni adottino regolamenti interni,

programmi di produzione e di commercializzazione, nonché convenzioni

e contratti, anche interprofessionali, per la cessione, il ritiro, lo

stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti, quanto nella

connessa previsione che, per l'esercizio di questi rilevanti poteri,

l'assemblea sociale debba deliberare a maggioranza assoluta dei soci

(o dei delegati di questi) in prima convocazione e a maggioranza

semplice (dei presenti) nella seconda (sempreché intervenga almeno

1/5 degli associati).

Le stesse esigenze sono pure evidenti nelle successive

disposizioni, di cui al punto 5 dell'art. 2, che conferiscono

all'associazione il potere di vigilanza sul rispetto, da parte degli

associati, degli obblighi associativi, nonché il potere di irrogare

sanzioni nelle ipotesi di violazione degli stessi, compresa

l'esclusione del socio inadempiente in caso di gravi e ripetute

infrazioni. Questi poteri, oltretutto, possono considerarsi impliciti

tanto nelle varie previsioni di controlli contenute nel regolamento

comunitario, quanto nelle finalità istituzionali riconosciute alle

associazioni medesime.

Ciò che occorre sottolineare, comunque, è che sia nell'ipotesi

di cui al punto 4, sia in quella di cui al punto 5, si tratta di

disposizioni che, per il legame necessario con le esigenze di una

loro uniforme attuazione nel territorio nazionale, non possono non

rientrare nei poteri normativi e di indirizzo dello Stato. Poteri

che, nel caso, appaiono legittimamente esercitati in quanto

rispondenti ai requisiti di validità ricavabili dalla costante

giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentt. nn. 340 del 1983,

195 del 1986 e 304 del 1987). Essi, infatti, stabilendo una

normativa-quadro limitata alla previsione di un nucleo minimo di

strumenti e di poteri, lasciano, come esige la costante

giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentenze nn. 340/83 e

304/87) alla competenza legislativa (primaria) della Regione e delle

Province ricorrenti un'ampia possibilità di scelta e un intatto

potere di legiferazione nel merito (come quello di specificare le

varie forme di vigilanza o dei diversi tipi di sanzioni a fronte

delle distinte ipotesi di violazione degli obblighi associativi;

quella di vincolare le associazioni ad adottare determinate

disposizioni nei loro regolamenti o di collegare i loro programmi a

specifiche finalità, e così via).

3. - Del pari infondate sono le questioni di costituzionalità,

sollevate soltanto dalle Province autonome di Trento e Bolzano sempre

in relazione all'art. 8 n. 21 St. T.A.A. (competenza legislativa

primaria in materia di agricoltura), le quali concernono gli artt. 3,

4, 5, 11, nei primi tre commi, e 13 della legge n. 674 del 1978.

Dal momento che le suddette censure sono state prospettate dalle

ricorrenti subordinatamente al riconoscimento che le disposizioni

impugnate, le quali nel loro tenore letterale si riferiscono

genericamente alle regioni, siano ritenute applicabili alle Province

medesime, occorre preliminarmente sciogliere il presente dubbio. A

giudizio di questa Corte, tutte le disposizioni oggetto della

presente censura sono efficaci tanto verso le regioni a statuto

ordinario quanto verso quelle ad autonomia differenziata, comprese le

Province ricorrenti. A questa conclusione induce il fatto che, mentre

alcune disposizioni (artt. 3, seconda parte, art. 5 n. 1 e 2)

contengono criteri normativi generali di diretta derivazione dai

principi informatori del regolamento comunitario n. 1360 del 1978,

cui sono legati da un nesso di strumentalità necessaria, altre

invece (art. 3, prima parte; art. 4; art. 5 n. 3; art. 11 comma 1°,

2° e 3°; art. 13) contengono norme o misure di coordinamento generale

che, in tanto possono avere un significato, in quanto si riferiscono

a tutte le regioni, qualunque sia il loro tipo di autonomia. Nell'uno

e nell'altro caso è dunque, implicito il riconoscimento

dell'applicabilità delle disposizioni impugnate anche alle Regioni e

alle Province ad autonomia differenziata.

3.1. - Cominciando dalle disposizioni menzionate da ultimo, va

precisato che esse prevedono distinte misure di coordinamento che,

per un verso, sono legate a istanze presenti nel predetto regolamento

comunitario e, per altro verso, rispondono a esigenze nazionali

unitarie connesse all'attuazione del regolamento medesimo.

L'art. 11 della legge 674 del 1978 prevede, nei primi tre commi,

che ogni Regione istituisca comitati regionali di vigilanza e di

coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti

nella regione considerata. Questi comitati, previsti in parallelo con

analoghi comitati nazionali di settore, hanno essenzialmente compiti

di coordinamento e di vigilanza nei confronti delle unioni

riconosciute in ogni regione (art. 11 e 3) e, in questa prospettiva,

son tenuti anche ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti,

in ordine alle vicende più rilevanti delle stesse unioni e

associazioni (v. artt. 3 e 4). La previsione di questi comitati è

strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento

comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della

polverizzazione delle unità produttrici e della sussistente

disorganizzazione nell'immissione sul mercato dei prodotti agricoli

e, di conseguenza, dall'esigenza del loro inserimento in strutture

più complesse e in processi programmatori funzionanti sia al livello

nazionale che regionale.

Nello stesso tempo, l'istituzione di questi comitati regionali

rappresenta una necessaria modalità di attuazione delle predette

norme comunitarie, diretta a predisporre strutture di coordinamento

di base costituenti la premessa indispensabile per la realizzazione

di una programmazione di settore al livello nazionale. Ciò è reso

particolarmente evidente dall'art. 11, commi 1 e 2, il quale, nel

prevedere che tali comitati siano composti da rappresentanti delle

unioni riconosciute, stabilisce nel capoverso che questi siano

integrati da delegati provenienti sia dalle organizzazioni

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

nazionale, sia dalle associazioni o dagli enti nazionali di

rappresentanza del movimento cooperativo, ai quali, in ogni caso,

dev'essere attribuito soltanto un voto consultivo. Con queste

disposizioni, la legge n. 674 del 1978 non solo è ben lontana dal

violare l'autonomia regionale costituzionalmente garantita, ma

piuttosto manifesta un'attenzione particolare verso la stessa, al

punto che, pur nella composizione di organi misti di coordinamento,

quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei

rappresentanti delle organizzazoni nazionali alla semplice

formulazione di un parere non vincolante. Più in generale, comunque,

esse mirano a istituire strutture di coordinamento, nelle quali siano

esclusivamente presenti gli interessi dei produttori associati, se

pure in raccordo con quelli di categoria, e la cui finalità è

quella di soddisfare l'interesse nazionale sottostante alla creazione

di una rete programmatoria di settore: una rete il cui nucleo forte

degli interessi e il cui centro decisionale è in definitiva

individuato dalla legge nel livello regionale, e in particolare nelle

unioni di produttori e nelle strutture di coordinamento della regione

(o provincia autonoma).

3.2. - I medesimi argomenti valgono, senza ulteriori aggiunte, per

il rigetto delle censure mosse all'art. 13 della legge 674 del 1978.

Questo articolo prevede alcune norme transitorie, volte a regolare

tanto la composizione dei comitati nazionali (primo comma), quanto

quella dei comitati regionali (secondo comma), per i primi tre anni

di applicazione della legge, sulla base della presunzione che per

questo periodo non siano state istituite le unioni regionali

riconosciute. A parte che è difficile immaginare i motivi di

doglianza da parte delle Province ricorrenti rispetto all'esercizio

di un potere propriamente statale, quale quello di disciplinare (in

via transitoria) la composizione di un'unione di produttori di

carattere nazionale (tanto è vero che le norme corrispondenti che

stabiliscono la disciplina definitiva dello stesso fenomeno, cioè

l'art. 11 commi 4 e 5, non sono oggetto di impugnazione), resta il

fatto che le disposizioni relative alla composizione provvisoria dei

comitati regionali (art. 13 cpv.) non si distaccano sostanzialmente

dai criteri enunciati all'art. 11, commi 2 e 3, analizzati nel punto

precedente. Sicché anche per essi vale l'argomento che la previsione

di una composizione-tipo, estensibile a tutte le regioni, appare

finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di

istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio

allo scopo di rendere più agevole e più efficiente lo svolgimento

del processo programmatorio di settore su tutto il territorio

nazionale.

3.3. - Nell'ambito delle disposizioni appena esaminate esistono

tuttavia norme di dettaglio che, anche se stabilite al fine di

manifestare un'esigenza di coordinamento, non lasciano comunque

alcuna discrezionalità al legislatore regionale. Questo è il caso

della disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 11, comma 3°, la

quale stabilisce che i comitati regionali durano in carica tre anni.

Questa Corte ha più volte affermato, (in particolare nelle sentt.

nn. 214 del 1985 e 195 del 1986) che eventuali disposizioni di

dettaglio poste dal legislatore nazionale a corredo di norme di

coordinamento hanno un'efficacia dispositiva o suppletiva, nel senso

che producono i loro effetti all'interno dei singoli ordinamenti

regionali solo fintantoché la regione interessata non abbia

provveduto ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai

principi posti dal legislatore statale. Da questo criterio la Corte

non ha alcun motivo di discostarsi anche in tale occasione, di modo

che, nei sensi appena detti, va rigettata la censura di

illegittimità costituzionale nei confronti della disposizione ora

considerata.

3.4. - Espressione del potere statale giustificato da esigenze

unitarie da preservare in sede di attuazione di un regolamento

comunitario, sono anche gli artt. 4 e 5 della legge impugnata.

L'art. 4, nel riconoscere al legislatore regionale il compito di

determinarne le modalità, prevede che in ogni regione sia istituito

un albo delle associazioni riconosciute. Questo compito se, per un

verso, soddisfa l'interesse nazionale affinché si abbia, regione per

regione, l'intero quadro delle associazioni di produttori e lo si

abbia in base a strumenti di conoscenza omologhi e raffrontabili, per

altro verso appare necessariamente strumentale all'obbligo degli

Stati-membri di comunicare alla Commissione C.e.e. gli estremi delle

associazioni e delle unioni riconosciute, suddivise per settori

produttivi omogenei, nonché i dati relativi alle revoche del

riconoscimento delle medesime (cfr. artt. 7 e 9 reg. com.).

Lo stesso articolo prevede, poi, che il legislatore regionale

determini le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di

controllo spettanti alle regioni nei confronti delle associazioni dei

produttori, ponendo, come indirizzo statale, alcune norme a garanzia

delle associazioni medesime: in particolare che il potere di revoca

del riconoscimento di un'associazione, previsto in via di massima dal

regolamento comunitario n. 1360 del 1978 (art. 8) per gravi

infrazioni delle norme ivi previste, debba esser esercitato con atto

motivato, previa diffida e sentito il parere del Comitato regionale

di vigilanza di cui all'art. 11 della legge impugnata. Si tratta di

un indirizzo posto a tutela dei diritti dei privati, quali sono le

associazioni dei produttori, la cui legittima adozione, come tale,

non può essere fondatamente contestata al legislatore statale.

L'art. 5, infine, nel prevedere che le Regioni disciplinino le

unioni di associazioni stabilendo, oltreché le regole per le revoche

del loro riconoscimento e per la loro partecipazione alla

programmazione agricola regionale, le modalità per il loro

riconoscimento, fissa, in relazione a queste ultime, alcune norme di

indirizzo: in particolare a) che le unioni siano costituite da

associazioni di produttori del settore che, anche se situate in zone

limitrofe, siano state riconosciute dalla regione; b) che, nel loro

ambito, spetti a ciascuna associazione un numero di voti

proporzionale al numero degli associati. Si tratta, come appare

evidente, di norme di indirizzo adottate per le unioni in parziale

parallelismo con quelle previste per le associazioni dall'art. 2

della legge impugnata, la cui legittimità costituzionale è stata

precedentemente vagliata nel punto 2.2. Le ragioni per l'infondatezza

delle censure proposte che son state allora esposte valgono

naturalmente anche per i profili qui considerati.

3.5. - Nell'ambito del secondo gruppo di censure resta da

esaminare quella relativa all'art. 3. In questo articolo si dispone

che in casi di gravi necessità, dichiarati dall'autorità

competente, le delibere delle associazioni possono essere

provvisoriamente dotate di un'efficacia vincolante anche nei

confronti dei produttori non associati, sempreché operino nei

territori interessati, mediante decreti adottati dal Presidente della

Regione o dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, secodo i

rispettivi ambiti di competenza. Nella parte finale dell'articolo,

poi, si prevede che tali delibere siano adottate con la maggioranza

richiesta per le decisioni più rilevanti, cioè quella assoluta, e

che esse devono ottenere il parere favorevole dei già menzionati

comitati di vigilanza (di quello nazionale, in caso di competenza

statale, di quello regionale, in caso di competenze delle regioni o

province autonome).

Le disposizioni ora ricordate sono impugnate dalle Province

ricorrenti, non già per il loro contenuto normativo (poiché questo

si limita a prevedere poteri da ripartire tra Stato e Regioni in base

alle regole costituzionali sulle rispettive competenze), ma per il

fatto stesso che lo Stato abbia previsto, con una propria legge, quei

poteri eccezionali. Sotto questo profilo la censura è infondata

poiché le disposizioni impugnate pongono una norma derogatoria

rispetto ai principi generali dell'ordinamento che regolano

l'efficacia delle delibere associative, la cui adozione, proprio per

l'oggetto della disciplina dettata, non può spettare che allo Stato.

Del resto, esorbita dall'interesse regionale e pertiene invece

all'interesse nazionale stabilire una regola, come quella relativa

all'efficacia erga omnes delle delibere associative (se pure in via

eccezionale e provvisoria), che tocca anche diritti di privati

sottoponibili a una disciplina generale e insuscettibili di un

trattamento differenziato da regione a regione.

3.6. - In conclusione va detto che alla base delle disposizioni

oggetto del secondo gruppo di censure, come del resto di quelle

oggetto delle precedenti, sta essenzialmente la particolare natura

del regolamento comunitario di cui la legge impugnata si pone come

normativa di attuazione-integrazione. Quando un regolamento

comunitario contiene, fra le altre, norme non-autoapplicative o non

autosufficienti e lascia addirittura molteplici spazi vuoti nel

complesso contesto della sua struttura normativa, il principio

generale della sua diretta applicazione da parte delle Regioni (o

delle Province autonome) dev'essere contemperato con le esigenze

legate alla determinazione da parte dello Stato di principi, di

indirizzi e di strumenti di attuazione comunque collegati a un

interesse nazionale. Tuttavia, come ha riconosciuto anche la Corte di

Giustizia delle Comunità Europee nella già citata decisione avente

ad oggetto la stessa legge qui in contestazione, se, per un verso, un

regolamento come quello n. 1360 del 1978, che comporta un'attuazione

implicante una produzione normativa su ben quattro livelli (quello

del Consiglio delle Comunità europee, quello della Commissione

C.e.e., quello statale e quello regionale), pone problemi più

complessi e più particolari, al punto da indurre a rivedere

posizioni tradizionali (come ha fatto quella stessa Corte a proposito

delle norme riproduttive o ripetitive), per altro verso questa più

complessa articolazione non può giustificare illegittime

compressioni dell'ultimo livello, quello regionale. A giudizio di

questa Corte, questa eventualità non si è verificata nel caso,

poiché le disposizioni impugnate, pur nelle complesse condizioni del

necessario raccordo con i regolamenti comunitari, si sono limitate a

porre norme di principio oppure misure di indirizzo e di

coordinamento o, ancora, modalità di attuazione legate a precise

esigenze unitarie o a doverose finalità costituzionali. Che, in via

di fatto, le Regioni e le Province autonome non abbiano utilizzato le

possibilità di determinazione normativa a loro disposizione ed, in

sostanza, abbiano invece semplicemente recepito nelle proprie leggi

le norme della legge impugnata è un argomento a posteriori e de

facto che non può essere utilizzato in sede di legittimità

costituzionale, tanto più che potrebbe essere interpretato in un

doppio e opposto senso (cioè sia come prova della reale sussistenza

di un interesse nazionale, sia come prova della mancanza di spazi di

normazione primaria).

4. - Infondata è, infine, la terza censura prospettata contro la

legge impugnata.

Le Province autonome di Bolzano e di Trento sollevano il dubbio di

un contrasto con l'art. 78 St. T.A.A. degli artt, 9, cpv., e 10,

alinea, della legge n. 674 del 1978 nella parte in cui non prevedono

che le somme ivi considerate siano devolute, per le quote di loro

spettanza, alle Province ricorrenti e siano invece ripartite tra le

Regioni con deliberazione del C.i.p.a.a. (di cui all'art. 2, l. 27

dicembre 1977, n. 984), d'intesa con la Commissione interregionale

(di cui all'art. 13, l. n. 281 del 1970). Tuttavia, in contrario va

ribadito quanto questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 195 del

1986), vale a dire che i principi posti dall'art. 78 St. T.A.A. non

si applicano ai finanziamenti settoriali di tipo straordinario, quali

sono quelli previsti nelle disposizioni oggetto della presente

impugnazione, che espressamente si riferiscono al fondo di cui

all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 sia per le spese volte a

favorire la costituzione e il funzionamento delle associazioni di

produttori, sia per quelle dirette a incentivare i programmi di cui

all'art. 10 della legge impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 11

primo, secondo e terzo comma, e 13 della legge 20 ottobre 1978 n. 674

in riferimento all'art. 8 n. 21 dello Statuto della Regione

Trentino-Alto Adige;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, in

riferimento all'art. 8, n. 21, dello Statuto della Regione

Trentino-Alto Adige ed all'art. 3, lett. d), dello Statuto della

Regione Sardegna;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9 capoverso e 10, alinea, della legge n.

674 del 1978 in riferimento all'art. 78 dello Statuto della Regione

Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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