La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale. Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art1 · fonte del testo

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