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((I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

  • a)dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;
  • b)dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
  • a)il Consiglio provinciale di sanita' ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
  • b)il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1959 al 20 settembre 1964. 26 parole tolte, 35 parole aggiunte in 6 capoversi.

I progetti per la costruzione, il completamento, tolto: lo ampliamento aggiunto: l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanita', di concerto tolto: col aggiunto: con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire tolto: 200 aggiunto: 500 milioni;

b) dal medico provincialetolto: , o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzionitolto: ,aggiunto: : di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo aggiunto: compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire tolto: 200 aggiunto: 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) tolto: l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 30 milioni;

tolto: b) il Consiglio provinciale di sanita' tolto: e aggiunto: ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire tolto: 30 aggiunto: 100 milioni e lire tolto: 200 aggiunto: 500 milioni;

tolto: caggiunto: b) il Consiglio superiore di sanita' tolto: e aggiunto: ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a tolto: 200 aggiunto: lire 500 milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;595~art1 · fonte del testo

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