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I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

  • a)dal Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 200 milioni;
  • b)dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 200 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
  • a)l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 30 milioni;
  • b)il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;
  • c)il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a 200 milioni.

Testo in vigore dal 10 agosto 1959 al 20 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;595~art1 · fonte del testo

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