Art. 30 — Accordi con gli enti locali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e societa' civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare. I suddetti programmi riguardano:
tolto: a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;
tolto: b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;
tolto: c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossico-dipendenze;
tolto: d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella societa' civile, attraverso dibattiti, incontri con realta' culturali ed associative, nonche' la partecipazione a momenti significativi della vita sociale. Le autorita' militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilita' civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art30 · fonte del testo
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