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Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

  • a)il termine della presentazione delle domande, che e' fissato in dodici mesi;
  • b)i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157. Le norme di cui al comma 1 si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati delle tre Forze armate. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresi', al termine della ferma di leva prolungata, anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art18 · fonte del testo

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