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Per il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennita' previste dalla presente legge, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al Fondo un contributo pari al 13,20 per cento, a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile e sulla 13° mensilita' percepita dagli iscritti. Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, e' soggetta a contributo soltanto la quota di indennita' sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso. La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, in relazione al fabbisogno del Fondo stesso ed alle risultanze di gestione. Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art9 · fonte del testo

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