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Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

  • a)vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura della ammenda di cui al terzo comma dell'art. 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
  • b)decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge;
  • c)esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;
  • d)esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianita' che le parti interessate intendano inserire in contratti collettivi di lavoro;
  • e)formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;
  • f)vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
  • g)esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;
  • h)formulare proposte circa gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
  • i)esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia i richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale
  • l)approvare le modalita' per l'applicazione della presente legge. Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto. Il parere di cui alla lettera d) e' obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianita' diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia gia' espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformita' di esso, non obbligano il Fondo.

Testo in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971

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