Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 27 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico, amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge. 5 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117

5

Il D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non e' piu' alimentato."

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

8

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212." Inoltre ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 27 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1993 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212." Inoltre ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art53 · fonte del testo

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