Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
  • 1)il numero massimo della consistenza nei gradi;
  • 2)i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
  • 3)le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
  • b)prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
  • 1)il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
  • 2)le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
  • c)prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita':
  • 1)informatica;
  • 2)psicologia applicata;
  • 3)investigazioni scientifiche;
  • d)prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
  • e)prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-28;217~art2 · fonte del testo

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