Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 3 agosto 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
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Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'esistenza o meno del vincolo coniugale tra i genitori non costituisce più (anche alla luce e nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975) elemento di discrimine nei rapporti con i figli, legittimi o naturali riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri. - sentenze nn. 166/1998; 250/2000.
Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 35 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate · Art. 4 Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:
tolto: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;
tolto: 2) non siano incorsi: - in condanne per delitti; - nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo articolo 9;
tolto: 3) abbiano tenuto buona condotta;
tolto: 4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
tolto: 5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano, gia' alle armi, ovvero abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati;
tolto: 6) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
tolto: 7) compiano il 17° anno di eta' e non abbiano superato il 24° nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
tolto: 8) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art5 · fonte del testo
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