Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
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Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti raffermati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'articolo 13 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente. A tal fine il Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'articolo 1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti raffermati. Le domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni. La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti raffermati rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art16 · fonte del testo
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