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Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti raffermati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'articolo 13 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente. A tal fine il Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'articolo 1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti raffermati. Le domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni. La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti raffermati rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art16 · fonte del testo

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