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Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. A tal fine, accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalita' dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonche' con le direttive e gli atti emanati dal Comitato interministeriale indicato all'articolo 4, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero. Il Ministro del commercio con l'estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo. Il Ministro del commercio con l'estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, puo' avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti.

Testo in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art7 · fonte del testo

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