L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantita' sottratta all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente. Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma dei primi due commi dell'articolo 15, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte ne' superiore alla meta' dell'intero valore del prodotto acquistato. Il titolare di azienda che ometta le denuncie di cui all'articolo 2, o il conduttore di bergamotteto che ometta la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui la omissione si riferisce. Ad analoga sanzione e' soggetto il conduttore di bergamotteto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria. Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al secondo comma dell'articolo 3 e' soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato. Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 4, primo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione e' ridotta di un decimo se la denuncia e' fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo. L'inadempimento all'obbligo previsto al terzo comma dell'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto ne' superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati. Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilogrammo di essenza trasportata. Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 5.000. Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal consorzio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000. L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art18 · fonte del testo

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