I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresi' l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art2 · fonte del testo

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