Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al consorzio la quantita' prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantita' di essenza eventualmente gia' prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa. Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal consorzio. E' vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal consorzio, che deve accompagnare la merce.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;835~art4 · fonte del testo

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