Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È principio generale - diretto ad assicurare la parità fra tutti gli aspiranti a partecipare ai concorsi - che il requisito massimo dell'età debba essere posseduto entro un termine prefissato - di regola alla data di scadenza del termine stabilito, nel bando di concorso, per la presentazione della domanda di ammissione (art. 2 d.P.R. n. 3/1957) - e, dunque, prima ancora che i partecipanti siano singolarmente individuati. Ad esso avrebbe dovuto attenersi anche la disposizione di legge che, estendendo agli idonei di un precedente concorso il beneficio dell'assunzione nel corpo dei vigili del fuoco, ha tuttavia stabilito che il requisito dell'età per l'assunzione dovesse essere posseduto alla data del decreto di nomina; con ciò subordinando, in realtà, il diritto degli idonei ad un potere arbitrario dell'amministrazione e venendone, conseguentemente, lesa la parità di trattamento sia rispetto ad altri candidati all'assunzione sia rispetto ai candidati di altri concorsi pubblici. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anziché alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato.
Art. 6 Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1988 al 20 aprile 2006. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti c) e d) dell'allegata tabella B e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sara' provveduto in via prioritaria mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472. Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sara' provveduto alla copertura del 50 per cento di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Al bando di concorso sara' provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonche' le modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557. Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge. Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di eta', salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneita' fisica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art6 · fonte del testo
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