Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo

comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ("Norme sui servizi

antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed

amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco"), promosso

con ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 dal T.A.R. della Calabria -

Sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Giordano

Beniamino contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 313 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 32/1ª serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Giordano Beniamino nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato delllo Stato Mario Imponente per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 14 gennaio 1987 il T.A.R. della

Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23

dicembre 1980, n. 930.

La norma è censurata nella parte in cui dispone che gli idonei

del concorso previsto dall'art. 3 della legge n. 472 del 1978, per

poter essere assunti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai

sensi del precedente comma primo), debbano possedere il requisito del

limite d'età alla data di emanazione del decreto di nomina, anziché

a quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

domande ovvero a quella di entrata in vigore della legge medesima.

Al riguardo il tribunale rimettente osserva che la norma,

lasciando all'amministrazione la possibilità di procedere

all'assunzione degli idonei in tempi diversi, consentirebbe

un'ingiustificata diversità di trattamento fra gli stessi, in

ragione degli effetti che il differente momento di adozione del

decreto di nomina potrebbe determinare sul requisito del limite

massimo di età.

Il primo comma dell'art. 6, legge n. 930 del 1980, inoltre, nel

disporre l'assunzione diretta degli idonei, porrebbe questi ultimi

sullo stesso piano dei vincitori di un concorso, privando

l'amministrazione di ogni potere discrezionale in ordine alla loro

nomina. Da ciò la discriminazione che - nell'individuare il termine

di riferimento per la determinazione del requisito dell'età - la

norma opererebbe, fra situazioni sostanzialmente omogenee, senza

alcuna adeguata giustificazione.

2. - Si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a

quo, chiedendo che la questione venisse dichiarata fondata sulla base

delle stesse argomentazioni svolte dal giudice remittente, ed

osservando, in particolare, che la norma impugnata, riguardando

personale "idoneo" in possesso di tutti i requisiti di legge al

momento della partecipazione al concorso, avrebbe potuto tutt'al più

richiedere la permanenza dei requisiti stessi alla data di entrata in

vigore della legge, ma giammai affidare all'amministrazione la

facoltà, in concreto, di operare un'esclusione degli aspiranti

all'impiego sulla base dell'età.

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta sostenendo

la non omogeneità delle situazioni poste a confronto dal giudice a

quo.

Premesso infatti che l'assunzione cui avrebbe avuto diritto il

ricorrente, qualora fosse risultato in possesso del requisito

dell'età, sarebbe avvenuta nell'ambito delle operazioni di prima

applicazione della legge n. 930 del 1980, l'Avvocatura osserva come

non possa sussistere eguaglianza di posizione con i vincitori del

medesimo concorso, bandito ai sensi dell'art. 3 legge n. 472 del

1978, la cui immissione in servizio deve invece ritenersi di poco

successiva all'approvazione della relativa graduatoria avvenuta nel

settembre del 1979. Ed è proprio in relazione a quest'ultima ipotesi

di normale assunzione dei vincitori di concorso che il legislatore

avrebbe posto il principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2

del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al fine di evitare che i vincitori

stessi potessero risentire delle conseguenze negative derivanti da

eventuali lentezze nell'espletamento delle procedure concorsuali.

Il fatto poi che lo stesso principio sia applicabile anche nei

casi dell'assunzione di idonei non vincitori, disciplinati dall'art.

8 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, non comporterebbe una disparità

di trattamento nei confronti degli idonei assunti, invece, ai sensi

dell'art. 6 della legge n. 930 del 1980, in quanto le due previsioni

normative risulterebbero radicalmente diverse, prevedendo, la prima,

a differenza della seconda, il conferimento di un numero limitato di

posti, ed un termine biennale per l'esercizio della relativa facoltà

da parte dell'amministrazione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, nella

parte in cui prevede che il requisito dell'età per l'assunzione nel

Corpo dei vigili del fuoco degli idonei di un concorso già espletato

alla data di entrata in vigore di detta legge, dovesse essere

posseduto alla data del decreto di nomina.

Tale disposizione, secondo il giudice a quo, determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento fra gli stessi idonei,

nonché rispetto ai candidati dei concorsi pubblici in generale, per

i quali è previsto che il requisito in parola debba essere posseduto

entro la data di presentazione della domanda, cioè entro un termine

prefissato ed uguale per tutti, laddove la previsione contenuta nella

norma censurata rimette all'amministrazione di assumere o non

assumere gli idonei del precedente concorso, potendo essa stabilire

arbitrariamente la data della loro nomina.

2. - La questione è fondata.

Il diritto che la norma denunciata attribuisce agli idonei di un

precedente concorso ad essere assunti in via prioritaria, per coprire

i posti disponibili nel Corpo dei vigili del fuoco, è dalla norma

stessa, come esattamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione,

subordinato ad un potere arbitrario dell'amministrazione, laddove,

per i concorsi pubblici in generale (art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957) i

requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione

della domanda di ammissione. La stessa norma impugnata, d'altronde,

prevede che gli altri posti disponibili, dopo l'assunzione degli

idonei del concorso precedente, vadano attribuiti ai vincitori di un

concorso riservato ai vigili ausiliari, in possesso dei requisiti

dell'età alla data di presentazione della domanda di partecipazione

al concorso.

Le disposizioni citate sono chiaramente ispirate al principio -

diretto ad assicurare la parità fra tutti gli aspiranti ai concorsi

- secondo cui il requisito massimo dell'età debba essere posseduto

entro un termine prefissato, prima ancora che i partecipanti siano

singolarmente individuati.

La norma denunciata, avendo esteso il beneficio dell'assunzione

agli idonei di un precedente concorso, avrebbe dovuto perciò

attenersi al principio generale, indicando nella data fissata per la

presentazione della domanda del concorso, cui essi avevano

partecipato, il termine ultimo per il possesso del requisito

dell'età.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23

dicembre 1980 n. 930 ("Norme sui servizi anticendi negli aeroporti e

sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo

dei vigili del fuoco") nella parte in cui prevede per gli idonei di

un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il

requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina,

anziché alla data stabilita per la presentazione della domanda al

concorso cui avevano partecipato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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