Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette. Il decreto e' pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1987, n. 332

3

La L. 7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei referendum indicati nell'articolo 1, per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del citato articolo 37".

Testo vigente dal 7 agosto 1987

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 9/2020

    Parametro
    31 gennaio 2020

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Daria de PRETIS…

    Art. 37 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 75 cost. · Art. 33 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1970 al 7 agosto 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1987, n. 332

    La L. 7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei referendum indicati nell'articolo 1, per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del citato articolo 37".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari