Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre. Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione e' demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale. Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarita' predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformita' o analogia di materia. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facolta' di presentare per iscritto le loro deduzioni. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformita' o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13. L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 settembre 2021, n. 132

17

Il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese".

Testo vigente dal 30 settembre 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1995 al 30 settembre 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 settembre 2021, n. 132

    Il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art32 · fonte del testo

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