Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1978

Altra decisione · depositata il 03/03/1978 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e

Calderisi Giuseppe in nome e per conto del Comitato promotore del

referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, quale

rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in

cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza

dell'Ufficio centrale per il referendum depositata nella cancelleria

della Corte di cassazione il 6 dicembre 1977, con la quale è stata

dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito

così modificato: "volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975,

n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad

eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto

1977, n. 533)?".

Udito nella camera di consiglio del 1 marzo 1978 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che per conto del Comitato promotore della richiesta di

referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in

rappresentanza dei firmatari di detta richiesta, è stato sollevato con

ricorso 7 gennaio 1978, conflitto di attribuzione nei confronti della

Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum, esponendosi:

che detto Ufficio, con ordinanza 6 dicembre 1977, ha dichiarato

legittima la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n.

152 del 1975, con espressa eccettuazione dell'art. 5, in quanto

abrogato perché integralmente sostituito dall'art. 2 della successiva

legge 8 agosto 1977, n. 533; che detto Ufficio, con ordinanza 19

dicembre 1977, ha dichiarato inammissibile l'istanza prodotta da esso

Comitato per ottenere la modificazione della precedente ordinanza,

ritenuta definitiva a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 25

maggio 1970, n. 352; che pertanto l'Ufficio centrale per il referendum

avrebbe illegittimamente leso la competenza attribuita ai firmatari

della richiesta di referendum, in ordine alla formulazione definitiva

del quesito da proporre al corpo elettorale; e chiedendosi quindi a

questa Corte di dichiarare che "all'Ufficio centrale per il referendum

non è attribuito dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il

potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum

relative alle norme comuni contenute prima nella disposizione di cui

all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, ed ora formalmente inserite

nella disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 533 del 1977".

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso

ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se

vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima

delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed

oggettivo contemplati dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87

del 1953, e cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e

per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i

vari poteri, da norme costituzionali.

Che dal punto di vista soggettivo appare ammissibile la

legittimazione a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 Cost.,

degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari d'una

richiesta di referendum, quale frazione del corpo elettorale

identificata dall'art. 75 Cost., titolare dell'esercizio di una

pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e non può

dubitarsi della competenza dei promotori del referendum a dichiarare,

in questa fase, la volontà dei firmatari della richiesta medesima; che

del pari non può dubitarsi della legittimazione ad essere parte del

conflitto di cui trattasi dell'Ufficio centrale per il referendum della

Corte di cassazione, competente a decidere sulla legittimità delle

richieste con ordinanza definitiva (art. 32 della legge n. 352 del

1970).

Che dal punto di vista oggettivo il conflitto sollevato attiene

all'applicazione delle norme costituzionali e ordinarie che regolano

l'attuazione del referendum abrogativo, assumendosi dal comitato

ricorrente che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il potere

di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alla

disposizione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, solo

formalmente sostituita da quella contenuta nell'art. 2 della successiva

legge n. 533 del 1977, modificando il quesito proposto al corpo

elettorale dai firmatari della richiesta di referendum, in contrasto

con l'attribuzione ad essi costituzionalmente garantita della funzione

di promuovere referendum abrogativo su tutti i contenuti normativi

della legge n. 152 del 1975.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa

il merito del ricorso;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato

promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152,

in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi

componenti come indicati in ricorso, della presente ordinanza; b) che,

a cura del Comitato ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte

di cassazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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