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Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare e' almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonche' in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione e' sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti, ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede. Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU puo' essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbano eseguire. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

  • a)l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
  • b)l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
  • c)l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
  • d)l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. 7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso, Scaduto tale termine, la stazione appaltante e' tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione

Testo in vigore dal 15 marzo 1987 al 13 maggio 2000

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1984 al 15 marzo 1987. 103 parole tolte, 116 parole aggiunte in 7 capoversi.

Quando si procede all'appalto delle opere tolto: di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, tolto: l'ente aggiunto: la stazione appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato tolto: nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e aggiunto: nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare e' almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonche' in ogni caso, per estratto, tolto: su uno dei aggiunto: sui principali quotidiani e su almeno tolto: uno aggiunto: due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazionetolto: , quando aggiunto: e' sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti, ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i tolto: 500 milioni di lire aggiunto: cinquecentomila ECU, viene effettuata tolto: in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove tolto: l'ente aggiunto: la stazione appaltante ha sede. Qualora sussistano aggiunto: comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo tolto: non sia aggiunto: sia non superiore ad un milione di ECUtolto: , come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a tolto: 500 milioni, aggiunto: cinquecentomila ECU puo' essere effettuata in appositi albi tolto: dell'ente appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in un quotidiano a diffusione regionale aggiunto: della stazione appaltante. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si tolto: debbono aggiunto: debbano eseguire. L'avviso di garatolto: , di cui al tolto: primo comma, deve contenere aggiunto: comma 1 contiene:

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base tolto: di appalto aggiunto: d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

d) l'indicazione di un termineaggiunto: , non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. aggiunto: 7. La richiesta di invito non vincola tolto: l'amministrazione aggiunto: la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvisotolto: .aggiunto: , Scaduto tale termine, tolto: l'ente e' tenuto aggiunto: la stazione appaltante e' tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazionetolto: .

tolto: Data a Roma, addi' 2 febbraio 1973

tolto: LEONE

tolto: ANDREOTTI - GULLOTTI - RUMOR - GIOIA - MALAGODI - NATALI - BOZZI - GONELLA

tolto: Visto, il Guardasigilli: GONELLA

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;14~art7 · fonte del testo

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