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[1]((Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Qualora sussistano motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in un quotidiano a diffusione regionale. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbono eseguire. L'avviso di gara, di cui al primo comma, deve contenere:

  • a)l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
  • b)l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
  • c)l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
  • d)l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione)).

[2]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1973

[3]LEONE

[4]ANDREOTTI - GULLOTTI - RUMOR - GIOIA - MALAGODI - NATALI - BOZZI - GONELLA

[5]Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 3 novembre 1984 al 15 marzo 1987

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Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1973 al 3 novembre 1984. 124 parole tolte, 87 parole aggiunte in 8 capoversi.

Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente tolto: art. aggiunto: articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato tolto: sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonche' in ogni caso, aggiunto: nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, tolto: sui aggiunto: su uno dei principali quotidiani e su almeno tolto: due aggiunto: uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione tolto: e' sempre fatta sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quandoaggiunto: , quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i tolto: 100 aggiunto: 500 milioni di lire, viene effettuata aggiunto: in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Qualora sussistano tolto: comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo tolto: sia non superiore ai 300 milioni aggiunto: non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore tolto: ai 100 milioni aggiunto: a 500 milioni, puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante tolto: o, in mancanza,aggiunto: , nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sedeaggiunto: , ed in un quotidiano a diffusione regionale. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si tolto: debbano aggiunto: debbono eseguire. L'avviso di gara, di cui al primo comma, tolto: contiene aggiunto: deve contenere:

b) tolto: la indicazione aggiunto: l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) tolto: la indicazione aggiunto: l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) tolto: la indicazione aggiunto: l'indicazione di un termine non inferiore a tolto: 10 aggiunto: dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola tolto: l'Amministrazione aggiunto: l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

aggiunto: Data a Roma, addi' 2 febbraio 1973

aggiunto: LEONE

aggiunto: ANDREOTTI - GULLOTTI - RUMOR - GIOIA - MALAGODI - NATALI - BOZZI - GONELLA

aggiunto: Visto, il Guardasigilli: GONELLA

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;14~art7 · fonte del testo

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