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I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 14 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art4 · fonte del testo

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