Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.
Abrogato dal 9 ottobre 1980
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Articolo abrogato dalla l. 20 settembre 1980, n. 574.
Abrogato dal 9 ottobre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 1980. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2, e' fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio. Per l'anno 1974 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma e' stabilito come segue: Esercito 400; Marina 200; Aeronautica, 720.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art5 · fonte del testo
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