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Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2, e' fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio. Per l'anno 1974 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma e' stabilito come segue: Esercito 400; Marina 200; Aeronautica, 720.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art5 · fonte del testo

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