Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1976 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure:

[2]Personale Personale fruente non fruente di aggiunta di aggiunta di famiglia di famiglia Maresciallo maggiore, mare- sciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispon- denti....................... 4.000 2.500

[3]Brigadieri e vicebrigadieri.. 3.200 2.000

[4]Appuntato, carabiniere e gra- di corrispondenti........... 2.500 1.600

[5]Allievo carabiniere e gradi corrispondenti.............. - 600 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

con decorrenza dal 20 settembre 1976

Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' delle province di Udine e Pordenone l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennita' di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976".

Testo in vigore dal 3 novembre 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1975 al 3 novembre 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' delle province di Udine e Pordenone l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennita' di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art5 · fonte del testo

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