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[1]L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure:

[2]Personale Personale fruente non fruente di aggiunta di aggiunta di famiglia di famiglia ---------- ----------- maresciallo maggiore, ma- resciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrisponden- ti 2.000 1.200 brigadiere e vicebrigadiere 1.800 1.000 appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti 1.400 800 allievo carabiniere e gradi corrispondenti - 300

[3]L'indennita' di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' di marcia, non e' dovuta per i servizi di durata inferiore alle 6 ore ed e' ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 1 luglio 1975

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