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I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.

Testo in vigore dal 29 novembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1083~art1 · fonte del testo

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