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I controlli tecnici della quantita' e della qualita' dei prodotti consegnati, quando non disciplinati da regolamento della Comunita' economica europea, sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art9 · fonte del testo

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