Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformita' dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:

tolto: a) realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

tolto: b) consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualita' stabilite. La controparte si impegna a:

tolto: a) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualita' stabilite;

tolto: b) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art8 · fonte del testo

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