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Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. Gli accordi interprofessionali prevedono le modalita' di deposito dei contratti di coltivazione e vendita.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art10 · fonte del testo

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