Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1977 al 19 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 maggio 1977, n. 192

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La L. 2 maggio 1977, n. 192 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni".

Testo in vigore dal 1 giugno 1977 al 19 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977. 116 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: E' vietato di lavare e di rinfrescare i molluschi eduli con acqua raccolta nell'ambito di manufatti portuali o in specchi di acqua distanti meno di cinquecento metri dallo sbocco delle fogne ed in genere con acque dichiarate insalubri dal medico provinciale.

tolto: Il prefetto, tutte le volte che lo reputa necessario nei riguardi igienici, dispone che la raccolta delle acque marine sia fatta mediante appositi impianti, ovvero che l'acqua sia preventivamente depurata con sistemi riconosciuti idonei.

tolto: Qualora, per il lavaggio e per il rinfrescamento, si voglia o si debba impiegare acqua di mare artificiale, questa dovra' essere adoperata in quantita' sufficiente ed essere preparata a norma del precedente articolo.

tolto: Eccezionalmente, potra' essere consentito l'uso di acqua potabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 maggio 1977, n. 192

    La L. 2 maggio 1977, n. 192 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art6 · fonte del testo

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