Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

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[1]E' vietato di lavare e di rinfrescare i molluschi eduli con acqua raccolta nell'ambito di manufatti portuali o in specchi di acqua distanti meno di cinquecento metri dallo sbocco delle fogne ed in genere con acque dichiarate insalubri dal medico provinciale.

[2]Il prefetto, tutte le volte che lo reputa necessario nei riguardi igienici, dispone che la raccolta delle acque marine sia fatta mediante appositi impianti, ovvero che l'acqua sia preventivamente depurata con sistemi riconosciuti idonei.

[3]Qualora, per il lavaggio e per il rinfrescamento, si voglia o si debba impiegare acqua di mare artificiale, questa dovra' essere adoperata in quantita' sufficiente ed essere preparata a norma del precedente articolo.

[4]Eccezionalmente, potra' essere consentito l'uso di acqua potabile.

Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art6 · fonte del testo

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