Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1977 al 19 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 maggio 1977, n. 192

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La L. 2 maggio 1977, n. 192 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni".

Testo in vigore dal 1 giugno 1977 al 19 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977. 188 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: Gli impianti e i depositi di cui all'art. 1 sono soggetti, ogni sei mesi, ad ispezioni tecnico-sanitarie da parte del medico provinciale, che fara' eseguire, ove lo ritenga necessario, controlli batteriologici delle acque, nei riguardi dell'eventuale inquinamento di esse.

tolto: Il prefetto puo', inoltre, disporre ispezioni e controlli straordinari tutte le volte che lo ritenga opportuno.

tolto: Qualora negli impianti e nei depositi, a seguito degli accertamenti del medico provinciale, si constatino cause di insalubrita', il prefetto prefiggera' al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, frattanto, la sospensione dall'esercizio dell'industria.

tolto: Ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, come pure nel caso in cui le cause di insalubrita' non risultino eliminabili, il prefetto, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 1, revochera' l'autorizzazione all'esercizio dell'industria, informandone l'autorita' marittima.

tolto: Contro la revoca pronunciata dal prefetto e' ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

tolto: Divenuta definitiva la revoca dell'esercizio, l'autorita' marittima competente procede insindacabilmente alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennita' di sorta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 maggio 1977, n. 192

    La L. 2 maggio 1977, n. 192 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art3 · fonte del testo

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