Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

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[1]Gli impianti e i depositi di cui all'art. 1 sono soggetti, ogni sei mesi, ad ispezioni tecnico-sanitarie da parte del medico provinciale, che fara' eseguire, ove lo ritenga necessario, controlli batteriologici delle acque, nei riguardi dell'eventuale inquinamento di esse.

[2]Il prefetto puo', inoltre, disporre ispezioni e controlli straordinari tutte le volte che lo ritenga opportuno.

[3]Qualora negli impianti e nei depositi, a seguito degli accertamenti del medico provinciale, si constatino cause di insalubrita', il prefetto prefiggera' al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, frattanto, la sospensione dall'esercizio dell'industria.

[4]Ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, come pure nel caso in cui le cause di insalubrita' non risultino eliminabili, il prefetto, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 1, revochera' l'autorizzazione all'esercizio dell'industria, informandone l'autorita' marittima.

[5]Contro la revoca pronunciata dal prefetto e' ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

[6]Divenuta definitiva la revoca dell'esercizio, l'autorita' marittima competente procede insindacabilmente alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennita' di sorta.

Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art3 · fonte del testo

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