Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192
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[1]((Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneita' delle zone stesse, nei riguardi igienici, ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal direttore generale della Sanita' pubblica e composto dai rappresentanti del Ministero delle finanze (Aziende patrimoniali dello Stato), dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorato della pesca) e delle comunicazioni (Marina mercantile).
[2]Il Ministro per le finanze provvedera', con suoi decreti e su designazione dei singoli Ministeri interessati, alla nomina dei componenti il predetto Comitato, che durera' in carica tre anni, nonche' alla emanazione delle norme per il funzionamento della segreteria)).
[3]Il richiedente la concessione deve esporre nella domanda il programma che intende svolgere.
[4]L'esercizio dell'industria viene autorizzato dal prefetto, dopo che sia stata accertata dal medico provinciale, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneita' degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.
[5]Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.
Testo in vigore dal 9 maggio 1935 al 15 settembre 1954
