Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192
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[1]Le concessioni, da parte della competente autorita' marittima, di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneita' delle zone stesse nei riguardi igienici ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal direttore generale della Sanita' pubblica e composto degli stessi rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, della marina e delle comunicazioni, che fanno parte del Comitato di vigilanza per l'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231.
[2]Il richiedente la concessione deve esporre nella domanda il programma che intende svolgere.
[3]L'esercizio dell'industria viene autorizzato dal prefetto, dopo che sia stata accertata dal medico provinciale, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneita' degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.
[4]Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 9 maggio 1935
