Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

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[1]Le concessioni, da parte della competente autorita' marittima, di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneita' delle zone stesse nei riguardi igienici ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal direttore generale della Sanita' pubblica e composto degli stessi rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, della marina e delle comunicazioni, che fanno parte del Comitato di vigilanza per l'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231.

[2]Il richiedente la concessione deve esporre nella domanda il programma che intende svolgere.

[3]L'esercizio dell'industria viene autorizzato dal prefetto, dopo che sia stata accertata dal medico provinciale, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneita' degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

[4]Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 9 maggio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1929

1929oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 6 marzo 1982 — 16 dicembre 2009abrogatoper 28 anni
  3. 26 maggio 1981 — 6 marzo 1982abrogatoper 9 mesi
  4. 17 gennaio 1980 — 26 maggio 1981abrogatoper un anno
  5. 21 dicembre 1978 — 17 gennaio 1980abrogatoper un anno
  6. 19 maggio 1978 — 21 dicembre 1978abrogatoper 7 mesi
  7. 1 giugno 1977 — 19 maggio 1978per 12 mesi
  8. 15 settembre 1954 — 1 giugno 1977per 23 anni
  9. 9 maggio 1935 — 15 settembre 1954per 19 anni
  10. 3 agosto 1929 — 9 maggio 1935testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art1 · fonte del testo

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