Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956
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I cartelli pubblicitari attualmente esistenti sulle strade pubbliche e sulle autostrade non conformi alle prescrizioni suddette, dovranno essere rimossi o sostituiti a cura e spese delle ditte proprietarie entro il 21 aprile 1938. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 maggio 1938, n. 730 convertito senza modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 2 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine del 21 aprile 1938, stabilito coll'art. 3 della legge 13 dicembre 1937, n. 2116, per la rimozione o la sostituzione dei cartelli pubblicitari attualmente esistenti sulle strade pubbliche e sulle autostrade non conformi alle prescrizioni di cui alla legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1938".
Testo in vigore dal 29 giugno 1938 al 15 marzo 1959
