Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956
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I cartelli pubblicitari attualmente esistenti sulle strade pubbliche e sulle autostrade non conformi alle prescrizioni suddette, dovranno essere rimossi o sostituiti a cura e spese delle ditte proprietarie entro il 21 aprile 1938.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1937 al 29 giugno 1938
