Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il perseguimento delle finalità contemplate negli artt. 4, 31 e 42, comma secondo, Cost., riguardo alla promozione di condizioni per la effettività del diritto al lavoro, alla formazione della famiglia e alla funzione sociale della proprietà, non si lega, in termini di necessarietà, allo strumento legislativo del blocco dei canoni locativi. In particolare, la funzione sociale della proprietà, di cui all'art. 42 cpv. della Costituzione - se può giustificare un regime di blocco dei canoni (come misura contingente e non forma di assetto ordinario della proprietà di immobili urbani destinati ad uso di abitazione) - non postula, però, l'adozione del regime stesso come misura in ogni caso e in ogni tempo indispensabile alla attuazione del precetto costituzionale. Pertanto la mancata previsione nell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e nell'art. 2, primo comma, legge 26 novembre 1969, n. 833, di un nuovo blocco per le locazioni stipulate successivamente al 1969, non contrasta con gli indicati precetti costituzionali. Cfr.: sent. n. 3 del 1976.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 31 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 16 dicembre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive e si applicano per gli alloggi... con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75, purche' il conduttore o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire. E' fatto altresi' divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art2 · fonte del testo
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